Il 20 gennaio 2027 segnerà il passaggio dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE al Regolamento (UE) 2023/1230. Per i produttori di robot, AGV, AMR e sistemi automatizzati di magazzino il cambiamento richiede una revisione delle procedure di conformità, della documentazione e della gestione del software, così come per costruttori di gru, carriponte, paranchi, piattaforme aeree, carrelli industriali e accessori di sollevamento.
Il Regolamento è già in vigore, ma la maggior parte delle disposizioni troverà piena applicazione dal 20 gennaio 2027. Da quella data abrogherà la Direttiva 2006/42/CE e, in quanto regolamento europeo, opererà direttamente negli Stati membri senza richiedere il recepimento nelle legislazioni nazionali. Il provvedimento abroga anche la precedente Direttiva 73/361/CEE, relativa a funi metalliche, catene e ganci.
La data di immissione sul mercato
Il passaggio tra i due regimi ruota attorno alla data di immissione sul mercato, definita come la prima messa a disposizione del prodotto nell’Unione europea.
Le macchine immesse sul mercato entro il 19 gennaio 2027 continueranno a seguire la Direttiva 2006/42/CE. Quelle immesse dal giorno successivo dovranno rispettare il Regolamento 2023/1230. Le disposizioni transitorie consentono inoltre di continuare a rendere disponibili i prodotti già immessi sul mercato secondo la Direttiva e mantengono validi i certificati di esame CE del tipo fino alla loro scadenza.
La data del 20 gennaio 2027, dunque, non farà scattare una ricertificazione automatica delle gru, dei carrelli e degli impianti già in servizio. Per i proprietari e i gestori delle flotte, il tema assume rilievo quando una macchina subisce modifiche sostanziali oppure quando un prodotto usato proveniente da un Paese extra-UE entra per la prima volta nel mercato europeo.
Macchine e prodotti correlati
Il campo di applicazione comprende le macchine, le quasi-macchine e una serie di prodotti correlati. Tra questi figurano attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Per la logistica automatizzata, l’analisi deve invece comprendere i singoli robot e l’insieme coordinato di macchine che opera come un sistema integrato. Nel settore del sollevamento rientrano invece sia le macchine complete sia numerosi componenti impiegati per collegare, trattenere e movimentare il carico.
Il nuovo Allegato I sostituisce l’Allegato IV della Direttiva e divide i prodotti considerati ad alto rischio nelle parti A e B. Per le categorie della parte A il fabbricante deve coinvolgere un organismo notificato attraverso una delle procedure previste. Tra queste categorie figurano i ponti sollevatori per veicoli e i sistemi con comportamenti autoevolutivi basati su machine learning che svolgono funzioni di sicurezza.
La parte B comprende, tra gli altri prodotti, i dispositivi destinati al sollevamento di persone o di persone e cose esposti a un rischio di caduta superiore a tre metri. In questo caso il controllo interno della produzione resta possibile quando norme armonizzate o specifiche comuni coprono tutti i requisiti applicabili. In caso contrario entra in gioco un organismo notificato.
Istruzioni e dichiarazioni diventano digitali
Il fabbricante potrà fornire le istruzioni in formato digitale, indicando sulla macchina, sull’imballaggio o nella documentazione il sistema per accedervi. I file dovranno risultare scaricabili, stampabili e consultabili anche durante un guasto. L’accesso online dovrà durare per la vita prevista della macchina e comunque per almeno dieci anni dall’immissione sul mercato.
L’utilizzatore potrà richiedere gratuitamente la versione cartacea al momento dell’acquisto e riceverla entro un mese. Per i prodotti destinati anche a utenti non professionali, le informazioni essenziali per la messa in servizio e l’impiego sicuro dovranno accompagnare la macchina su carta.
Anche la dichiarazione UE di conformità, che sostituisce nella denominazione la dichiarazione CE di conformità, potrà essere raggiunta attraverso un indirizzo internet o un codice leggibile dalla macchina. La marcatura applicata al prodotto resterà CE. La dichiarazione digitale dovrà rimanere accessibile per il ciclo di vita previsto e almeno per dieci anni.
Software, connessioni e automazione
Il Regolamento porta software e sicurezza informatica dentro la valutazione dei rischi della macchina. I componenti digitali che svolgono funzioni di sicurezza entrano nella definizione di componenti di sicurezza.
Le macchine connesse dovranno impedire che il collegamento con un altro dispositivo generi situazioni pericolose. Hardware, software e dati rilevanti per la sicurezza dovranno ricevere protezione contro alterazioni accidentali o intenzionali. La macchina dovrà inoltre rendere identificabile il software necessario al funzionamento sicuro e conservare elementi utili a ricostruire interventi o modifiche.
Questi requisiti interessano in modo particolare AGV, AMR, robot collaborativi, celle automatizzate e sistemi di gestione nei quali software, sensori e scambio di dati determinano traiettorie, velocità e arresti di sicurezza.
Chi modifica può diventare fabbricante
Il Regolamento disciplina espressamente la modifica sostanziale, che può riguardare elementi fisici o digitali. Quando l’intervento cambia il profilo di sicurezza della macchina, la persona fisica o giuridica che lo esegue può assumere gli obblighi del fabbricante.
Questo comporta la valutazione dei rischi, la verifica dei requisiti applicabili, una nuova procedura di conformità e la relativa dichiarazione sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato la modifica.
Per proprietari, integratori e manutentori diventa quindi essenziale distinguere la manutenzione ordinaria e la sostituzione equivalente dei componenti dagli interventi che cambiano portata, velocità, logiche di comando, funzioni di sicurezza o modalità operative.
In vista del 2027, costruttori e integratori devono classificare correttamente i prodotti, aggiornare fascicoli tecnici e valutazioni dei rischi, verificare le procedure applicabili e definire la gestione delle modifiche software. Importatori e distributori dovranno invece controllare marcatura, documentazione, identificazione del fabbricante e tracciabilità prima di immettere o rendere disponibile la macchina sul mercato.
